Etichetta abbigliamento: cosa deve contenere per legge (guida per chi crea un brand)

Etichetta abbigliamento: cosa è obbligatorio scrivere sui capi del tuo brand (composizione, lingua, dati del produttore), cosa è facoltativo, quando si può usare “Made in Italy”, chi è responsabile se produci conto terzi e quali sanzioni sono previste.

Fabbricanti di abiti made in Italy

Stai per produrre i primi capi del tuo brand e ti chiedi cosa scrivere sull’etichetta abbigliamento? In breve: in Italia l’unica informazione sempre obbligatoria per i prodotti tessili è la composizione fibrosa, scritta per esteso, in italiano, con le percentuali in ordine decrescente di peso e con i nomi delle fibre previsti dal Regolamento (UE) n. 1007/2011. A questa si aggiungono le indicazioni sul produttore richieste dal Codice del Consumo. Simboli di lavaggio, taglia e “Made in Italy” sono facoltativi, ma se li usi devono essere veritieri.

In questa guida vediamo cosa deve contenere l’etichetta di un capo, cosa è facoltativo, quando si può scrivere “Made in Italy”, chi è responsabile se produci con un laboratorio conto terzi e quali errori costano più cari. È pensata per chi lancia un brand partendo da zero.

Nota: questo articolo è informativo e non sostituisce una consulenza legale. Per i casi particolari puoi rivolgerti all’ufficio Regolazione del mercato della tua Camera di Commercio.

Le regole di riferimento per l’etichetta dei vestiti

Le norme principali da conoscere sono tre:

  • il Regolamento (UE) n. 1007/2011, che dal 2012 disciplina in tutta l’Unione le denominazioni delle fibre tessili e l’etichettatura della composizione;
  • il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che chiede tra l’altro di indicare l’identità del produttore e il riferimento al prodotto;
  • il D.Lgs. 190/2017, in vigore dal 4 gennaio 2018, che stabilisce le sanzioni per le etichette tessili mancanti o non conformi.

È in corso a livello europeo una revisione del regolamento sull’etichettatura tessile (la Commissione ha indicato tra i temi l’etichettatura digitale, l’identificazione delle nuove fibre e l’eventuale estensione a manutenzione e taglie). Finché le nuove regole non saranno approvate e applicabili, però, vale il Regolamento 1007/2011: ne parliamo più avanti.

Cosa deve contenere l’etichetta abbigliamento per legge

1. La composizione fibrosa

È il cuore dell’etichetta. Secondo la guida all’etichettatura tessile della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, le fibre vanno indicate:

  • per esteso e in lingua italiana, senza sigle o abbreviazioni (in Italia l’etichetta deve essere almeno in italiano);
  • con le percentuali in peso, in ordine decrescente;
  • con le denominazioni ufficiali dell’Allegato I del Regolamento 1007/2011 (per esempio “cotone”, “lana”, “poliestere”, “elastan”).

Le diciture “100%”, “puro” o “tutto” sono ammesse solo se il prodotto è composto da una sola fibra. Se il capo contiene parti non tessili di origine animale (per esempio un dettaglio in pelle o in piuma), va riportata la frase “Contiene parti non tessili di origine animale”.

Se hai dubbi sui nomi delle fibre e sulle loro caratteristiche, trovi una panoramica nella nostra guida ai tipi di tessuto per abbigliamento.

2. Un’etichetta durevole e ben fissata

L’etichetta deve essere durevole, leggibile, visibile e saldamente fissata al capo. Per i capi d’abbigliamento la soluzione più comune è l’etichetta cucita, che resiste ai lavaggi: meglio non affidare le informazioni obbligatorie solo a un cartellino destinato a essere tolto.

3. I dati del produttore

Il Codice del Consumo richiede di indicare l’identità e gli estremi del produttore (nome o ragione sociale, oppure marchio, e sede) e un riferimento al tipo di prodotto o alla partita. Per un brand, in pratica, significa riportare sull’etichetta o sul cartellino il nome del marchio o dell’azienda con i suoi riferimenti.

Cosa è facoltativo (ma va scritto bene)

Alcune informazioni che trovi su quasi tutti i vestiti in realtà non sono obbligatorie per legge:

  • simboli di manutenzione (lavaggio, candeggio, asciugatura, stiratura, lavaggio professionale): sono facoltativi, ma è prassi diffusa usarli seguendo la norma ISO 3758;
  • taglia;
  • indicazione di origine, cioè il “Made in…”;
  • marchi, certificazioni e indicazioni ambientali.

Facoltativo non significa libero: le informazioni aggiuntive devono essere veritiere, non devono confondere il consumatore e non possono sostituire quelle obbligatorie. Le istruzioni di lavaggio, inoltre, sono molto apprezzate dai clienti e riducono i problemi post vendita: è difficile immaginare un brand serio che ne faccia a meno.

Quando si può scrivere “Made in Italy” sull’etichetta

Per l’abbigliamento l’indicazione di origine non è obbligatoria, ma se la usi deve rispettare le regole doganali europee. Secondo il Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), quando a un prodotto concorrono più Paesi, l’origine è quella del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Semplici operazioni come l’etichettatura o l’imballaggio non bastano.

Attenzione a due situazioni che la legge italiana punisce, come spiega l’Agenzia delle Dogane:

  • la falsa indicazione: scrivere “Made in Italy” su un prodotto che non è di origine italiana secondo le regole UE;
  • la fallace indicazione: usare segni, figure o diciture (per esempio la bandiera italiana o “Italian style”) che inducono a credere che il prodotto sia italiano, anche quando non lo è.

Diciture come “100% Made in Italy”, “100% Italia” o “tutto italiano” sono riservate ai prodotti interamente realizzati in Italia. Se produci in Italia con un laboratorio conto terzi, chiedi sempre quali fasi vengono svolte e dove: è la base per usare correttamente il “Made in Italy”. Per scegliere il partner giusto puoi leggere come scegliere il fornitore giusto per produrre abbigliamento conto terzi in Italia.

Chi è responsabile dell’etichetta se produci conto terzi

È la domanda che molti nuovi brand non si fanno. Secondo il Regolamento 1007/2011, come riassunto dalla guida della Camera di Commercio di Milano:

  • il fabbricante garantisce che l’etichetta ci sia e che le informazioni siano esatte;
  • l’importatore ha gli stessi obblighi se il fabbricante non è stabilito nell’Unione europea;
  • il distributore è considerato fabbricante se immette il prodotto con il proprio nome o marchio, applica l’etichetta o ne modifica il contenuto.

Tradotto: se fai produrre i capi da un laboratorio e li vendi con il tuo marchio, la responsabilità dell’etichetta è anche tua. Chiedi al laboratorio la composizione esatta dei tessuti (le schede del fornitore del tessuto) e conservala, così da poter dimostrare quello che scrivi in etichetta. Se stai muovendo i primi passi, ti può essere utile anche la nostra guida su come creare un brand di moda e abbigliamento.

Le sanzioni previste

Il D.Lgs. 190/2017, come riepilogato da Assolombarda, prevede sanzioni amministrative che vanno da 1.500 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Per esempio:

  • da 3.000 a 20.000 euro per il fabbricante o l’importatore che mette in commercio un prodotto tessile senza etichetta di composizione, o con una composizione diversa da quella dei documenti di accompagnamento;
  • da 3.000 a 20.000 euro per il distributore che immette sul mercato un prodotto senza etichetta di composizione;
  • da 1.500 a 20.000 euro per denominazioni di fibre non previste, ordine non decrescente, testi non in italiano o la frase sulle parti di origine animale scritta in modo errato.

Se l’autorità di vigilanza accerta etichette mancanti o non conformi, assegna 60 giorni per regolarizzare o ritirare i prodotti; se non lo si fa, scatta un’ulteriore sanzione da 3.000 a 20.000 euro. Per l’uso scorretto del “Made in Italy” le conseguenze possono essere penali.

Un esempio pratico (inventato)

Questo è un esempio di fantasia, utile solo per capire come si compone un’etichetta. “Linea Aria” è un piccolo brand che fa produrre una t-shirt da un laboratorio italiano. La scheda del tessuto indica 95% cotone e 5% elastan. L’etichetta cucita nel collo potrebbe riportare:

  • Linea Aria – nome dell’azienda e città della sede;
  • 95% cotone, 5% elastan;
  • simboli di manutenzione secondo ISO 3758 (facoltativi);
  • taglia M (facoltativa);
  • “Made in Italy” solo se l’ultima lavorazione sostanziale è avvenuta in Italia (facoltativo).

Errori da evitare in questo caso: scrivere “100% cotone” (il capo contiene elastan), usare sigle come “CO 95% EA 5%” senza le denominazioni per esteso in italiano, oppure riportare la composizione solo sul cartellino che il cliente toglierà.

Errori comuni da evitare

  • Copiare la composizione “a occhio”: la percentuale va presa dalla scheda tecnica del tessuto, non stimata.
  • Usare nomi commerciali al posto di quelli ufficiali: un marchio di fibra può comparire, ma non sostituisce la denominazione prevista dal regolamento.
  • Dimenticare fodere e parti diverse: quando il capo ha parti con composizioni diverse (per esempio corpo e fodera principale), il regolamento chiede in generale di indicarle separatamente.
  • Scrivere solo in inglese: per la vendita in Italia l’etichetta deve essere almeno in italiano.
  • Aggiungere bandiere e tricolori senza diritto: rischi la fallace indicazione di origine.
  • Ordinare le etichette prima di avere i tessuti definitivi: se cambia il tessuto, cambia l’etichetta.

Domande frequenti

L’etichetta di lavaggio è obbligatoria?

No, in Italia i simboli di manutenzione sono facoltativi. Sono però una prassi diffusa e molto utile per i clienti; se li inserisci, devono essere corretti.

È obbligatorio scrivere “Made in Italy” sull’etichetta?

No. L’indicazione di origine per l’abbigliamento è facoltativa. Se la usi, deve corrispondere all’origine stabilita dalle regole doganali europee, cioè al Paese dell’ultima lavorazione sostanziale.

In che lingua va scritta l’etichetta dei vestiti?

Per i prodotti venduti in Italia, le informazioni obbligatorie devono essere almeno in lingua italiana. Puoi aggiungere altre lingue se vendi anche all’estero.

Posso scrivere “100% cotone”?

Sì, ma solo se il capo è composto da cotone. Se nel tessuto è stata usata anche un’altra fibra, pure in piccola percentuale (come l’elastan), devi indicare entrambe le fibre con le loro percentuali.

Se produco con un laboratorio conto terzi, chi risponde dell’etichetta?

Se vendi i capi con il tuo marchio, sei considerata o considerato fabbricante ai fini del regolamento, quindi la responsabilità è anche tua. Concorda con il laboratorio chi fornisce le etichette e verifica sempre i contenuti.

Basta un QR code al posto dell’etichetta?

Con le regole attuali no: la composizione deve comparire su un’etichetta fisica fissata al capo. Le etichette digitali sono uno dei temi della revisione europea in corso, ma finché non entreranno in vigore nuove norme vale il Regolamento 1007/2011.

Conclusione: l’etichetta si prepara insieme alla produzione

L’etichetta non è un dettaglio da sistemare all’ultimo momento: dipende dai tessuti, dalle lavorazioni e da dove avvengono. Il modo più semplice per non sbagliare è lavorare con un laboratorio che ti fornisca dati chiari su materiali e fasi produttive.

Prepara le etichette insieme alla scheda tecnica. Nel kit “Primo brand” trovi la scheda tecnica con la sezione etichette, la distinta materiali con la composizione e la checklist dal campione al primo ordine: sei modelli in italiano.

Scopri i modelli per il tuo brand →

Stai cercando chi produca i capi del tuo brand in Italia? Compila il modulo Trova il laboratorio giusto per il tuo brand: ci racconti il tuo progetto e ti aiutiamo a trovare il partner adatto. Puoi anche consultare la nostra guida a laboratori e scuole di moda. Il tema della produzione è approfondito anche nel nostro manuale “Il tuo brand di moda Made in Italy”, in uscita su Amazon.

Fonti consultate